La Legge di bilancio 2021 definisce un nuovo meccanismo di blocco automatico delle fatture elettroniche per la repressione del fenomeno delle cessioni ai falsi esportatori abituali.
Il sistema di interscambio inibirà l’emissione della fattura qualora risulti invalidato il numero di protocollo della lettera d’intento indicato nella stessa.
Esportatore abituale e lettera di intento
La qualifica di esportatore abituale può essere acquisita dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno effettuato cessioni all’esportazione per un ammontare di almeno il 10% del proprio volume di affari.
L’esportatore abituale può avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, nei limiti di un “plafond” prestabilito, manifestando tale intento ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del DPR 633/1972.
Dal 1 gennaio 2020 gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento. Le relative informazioni sono rese disponibili a ciascun fornitore mediante l’utilizzo del cassetto fiscale.
La procedura risulta pertanto la seguente:
Rilevazione di falsi plafond
Allo stato attuale l’Agenzia, in caso di identificazione di “falsi esportatori”, trasmette ai destinatari delle lettere di intento idealmente false delle comunicazioni finalizzate a rendere gli stessi consapevoli del debito di imposta nei confronti dei cessionari.
Blocco automatico delle fatture elettroniche
La Legge di bilancio 2021 ha implementato il meccanismo di blocco automatico delle lettere di intento fittizie.
In caso di indicazione nella fattura elettronica di un numero di protocollo riferito a una lettera di intento invalidata, lo SDI inibisce l’emissione della fattura elettronica recante un titolo di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c), DPR 633/1972.
Con l’attuale modalità di compilazione delle fatture elettroniche l’indicazione del protocollo di ricezione avviene nel campo libero “Causale”. Occorre tuttavia evidenziare che, affinché tale meccanismo possa essere pienamente implementato, dovrebbe essere necessaria una modifica delle specifiche tecniche del file XML della fattura elettronica prevedendone uno specifico campo.
Si rammenta infine che a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche dei file XLM e l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di esportatori abituali che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento deve avvenite con il codice natura “N3.5 – non imponibile a seguito dichiarazione di intento” in luogo del generico codice “N3”.