Con il prossimo 15.07.2022 entrano definitivamente in vigore tutte le norme del nuovo Codice della Crisi.
Tra le principali novità l`obbligo per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, dell`adozione di misure minime per individuare con adeguato anticipo i segnali di crisi
La mancata adozione di "assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell`impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell`impresa e della continuità aziendale" comporta per l`amministratore l`automatica responsabilità personale per i debiti societari.
Correlato a tale obbligo si segnala che l`Agenzia delle Entrate ha iniziato l`invio massivo di lettere di "compliance" ai contribuenti con un debito IVA, scaturente dalla liquidazione periodica, di almeno € 5.000,00.
La lettera non è finalizzata alla riscossione ma, a presidio della continuità aziendale, rientra tra gli obblighi di segnalazione che il codice impone ai creditori qualificati (Inps, Inail, AdE) al superamento di predeterminate soglie.
L`inerzia dell`amministratore, e degli eventuali revisori e sindaci, di fronte a tale segnalazione fa scattare le responsabilità civili e penali nei loro confronti, in quanto renderà evidente la mancata applicazione degli obblighi disciplinati dall`art. 3 D.lgs. 14/2019 e dagli art. 2086 e 2476 Cod.Civ.