

L’articolo 55 del D.L. “Cura Italia” prevede, a seguito della cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze ACE.
Ambito soggettivo
L’opzione può essere esercitata da tutte le società di capitali tranne quelle per cui sia stato accertato lo stato di dissesto (o il rischio di dissesto) ex art. 17 Dlgs 180/2015 o lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), Dlgs 14/2019.
L’Agevolazione non si applica alle cessioni tra società legate da rapporti di controllo anche indiretto.
Ambito oggettivo
L’agevolazione consiste nella trasformazione delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali e alle eccedenze ACE in crediti d’imposta.
Si evidenzia che le imposte anticipate possono anche non essere iscritte in bilancio al 31.12.2019 per mancanza del requisito contabile, ma che sono qui riconosciute in via del tutto “virtuale”.
I requisiti per poter accedere all’agevolazione sono i seguenti:
Determinazione del credito
Efficacia della trasformazione
La trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
Resta da chiarire se il credito d’imposta potrà essere utilizzato dalla data della cessione dei crediti o se potrà essere utilizzato a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la cessione è realizzata.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito derivante dalla trasformazione potrà essere utilizzato:
Il credito d’imposta: