Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2020.
L’acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:
Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.
Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:
Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.
Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)
Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate e in particolare:
Rinvio secondo acconto soggetti Isa
L’articolo 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta 2020.
Tale rinvio non è però generalizzato in quanto viene concesso esclusivamente ai soggetti che:
Tale proroga opera anche per contribuenti forfettari e minimi, soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa (a parte quella dimensionale di cui si è detto), soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Compensazione
Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.
Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
Visto di conformità
Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo. |
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Esenzione prima rata di acconto Irap
Occorre rammentare una recente interpretazione fornita circa la disposizione (contenuta nel D.L. 34/2020) che ha esonerato i contribuenti dal versamento della prima rata di acconto Irap.
Attraverso la circolare n. 27/E/2020 l’Agenzia ha precisato che dall’imposta dovuta per il 2020, che emergerà dalla dichiarazione Irap 2021, andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 novembre 2020 (ovvero entro il 30 aprile 2021 al verificarsi delle condizioni prima precisate), anche la prima rata, pur se non versata.
Nella circolare richiamata viene precisato che a tal fine va utilizzato il metodo storico, sempre che, con l’applicazione di questo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.
Ad esempio, un contribuente Isa con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000 ha una rata teorica di acconto 2020 di 500 (non versata a giugno in forza dell’esenzione); dovrà invece regolarmente versare una quota di 500 in sede di secondo acconto.
A questo punto gli scenari sono diversi a seconda del fatto che l’imposta complessivamente dovuta sul 2020 sia superiore o inferiore a quella dovuta per il 2019: